forma giuridica delle societa' fra avvocati
D. Lgs. 02.02.2001, n. 96
Alla forma
prescritta ai fini della pubblicità nel registro delle imprese dall’art.
2296 c.c. (norma compresa nel generale rinvio dell’art. 16, c. 2, D. Lgs.
02.02.2001, n. 96), l’art. 17, c.1, D. Lgs. 02.02.2001, n. 96 aggiunge per il
contratto di società tra avvocati la previsione di analoga forma (: atto
pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti) ai
fini della iscrizione nell’albo degli avvocati.